F.A.Q. per i volontari di Protezione Civile

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Bisogna rivolgersi:

Bisogna essere maggiorenni, ovvero un’età maggiore di 18 anni.

Le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile possono essere attivate da:

  • Dipartimento di Protezione Civile;
  • dal Sindaco
  • L’Agenzia Regionale di Protezione Civile Piemonte: per le organizzazioni convenzionate;
  • Coordinatore operativo dei volontari: per i gruppi comunali;
  • altri Enti.

  1. L’immediato riconoscimento della persona come volontario appartenente alla Protezione Civile;
  2. l’incaricato di pubblico servizio che agisce nel pieno rispetto dei limiti operativi e di ruolo connessi a tale incarico istituzionale.
  3. l’obbligo di prestare soccorso. Ciò significa, ad esempio, che in caso di emergenza bisogna allertare immediatamente (o assicurarsi che qualcuno lo abbia già fatto) l’Ente preposto.
  4. se una persona non lo è già per professione, la divisa non promuove nessun volontario sul campo a medico, a Vigile del Fuoco, a pubblico ufficiale, ecc.

  • tutto ciò che ricade nelle funzioni del pubblico ufficiale;
  • decidere di utilizzare autonomamente senza autorizzazione i dispositivi luminosi ed acustici di allarme;
  • decidere autonomamente di violare senza autorizzazione i limiti di velocità;
  • assumere ruoli operativi tipici di altri Enti (es. compiti dei Vigili del Fuoco …);
  • dare prestazioni tecniche sanitarie;

L’art. 39 del D.Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018, recita:

Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34 del D.Lgs n.1 del 2 gennaio 2018,  impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all’articolo 7 del D.Lgs n.1 del 2 gennaio 2018, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti, … “omissis” … per un periodo non superiore a trenta (30) giorni continuativi e fino a novanta (90) giorni nell’anno:

  • a) … “omissis” …
  • b) … “omissis” …
  • c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall’articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all’estero.

*Articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Assicurazione obbligatoria

  1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi.
  2. … “omissis” …, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.
  3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell’amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

No. Il volontario di Protezione civile non è pagato.

Infatti ciascun volontario opera in modo libero e gratuito: ciò comporta assenza di guadagno, libertà da ogni forma di potere e rinuncia a i vantaggi diretti e indiretti; per il principio della gratuità può richiedere e ottenere esclusivamente il rimborso delle spese realmente sostenute per l’attività di volontariato svolta.

L’ Art. 32 del D.Lgs n°1 del 2 gennaio 2018, recita: Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 17, 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017)

  1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l’attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell’ambito delle attività di protezione civile di cui all’articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all’interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità  beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.
  2. … “omissis” …
  3. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l’attività di protezione civile di cui all’articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonchè mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all’esercizio della funzione di protezione civile di cui all’articolo 1.
  4. … “omissis” …
  5. I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile sono definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II del presente Capo, che costituiscono principi della legislazione statale in materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalità e procedure per:
    a) … “omissis” …;
    b) la partecipazione del volontariato all’attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ed alle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), prevedendo il rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti ai sensi della lettera a), e la garanzia della copertura assicurativa degli interessati;
    c) … “omissis” …
  6. … “omissis” …

L’art. 39 del D.Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018, recita:

  1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34 del D.Lgs n.1 del 2 gennaio 2018,  impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all’articolo 7 del D.Lgs n.1 del 2 gennaio 2018, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti, … “omissis” … per un periodo non superiore a trenta (30) giorni continuativi e fino a novanta (90) giorni nell’anno:
    • a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
    • b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
    • c) … “omissis” …
  2. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l’utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta (60) giorni continuativi e fino a centottanta (180) giorni nell’anno.
  3. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34 impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell’elenco centrale, ovvero dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i benefici di cui al comma 1, lettere a) e b) (il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;), si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni (10) continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell’anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla realizzazione delle medesime iniziative.
  4. … “omissis” …

I datori di lavoro pubblici o privati, dei volontari che ne facciano richiesta, possono chiedere il rimborso per l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impiegato come volontario, secondo quanto disciplinato indicato dall’art. 39 dello Dlgs. n. 1 dd 2 gennaio 2018 (qui).

L’art. 39 del D.Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018, recita:

  1. … “omissis” …
  2. … “omissis” …
  3. … “omissis” …
  4. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1 (impiegati in attivita’ di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all’articolo 7), 2 (In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale) e 3 (Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34 impegnati in attivita’ di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile … ), che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all’uopo disponibili, l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell’articolo 40.
  5. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d’imposta ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, …. “omissis” …

No! In base all’art. 357 codice penale, pubblico ufficiale è colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, ruoli che in nessun caso sono del volontario di Protezione Civile.

Chiunque può chiedere di diventare socio di un’associazione di volontariato di Protezione Civile, purché:

  • goda dei diritti civili;
  • decida di condividere ed accettare i valori e le regole previste dallo statuto.


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